Urto con animale selvatico: cosa fare?
Se ti stai chiedendo che cosa fare in caso di urto con animale selvatico, stai leggendo l’articolo giusto. Sono 251 mila i chilometri di strade che attraversano le pianure, le valli, i monti che scorrono lungo le coste del nostro Paese, tutte percorse da milioni di auto ogni anno in Italia.
Ai dati statistici collegati alla fisiologica infortunistica stradale va aggiunto il rischio, pari al 3%, di investire un animale.
Basti pensare che, nonostante il lockdown, nel 2020 l’osservatorio ASAPS “Incidenti con animali” ha registrato ben 157 incidenti gravi che hanno causato 16 morti e 215 feriti, oltre alle centinaia di migliaia di euro di danni materiali.
Ma non c’è da meravigliarsi, sul nostro territorio, soprattutto nelle strade alpine è alta la presenza di animali selvatici.
In caso di sinistro o incidente con animale selvatico chi è il responsabile?
Qualche indicazione per capire le norme che regolano l’urto con animale selvatico
Il quadro normativo che regolamenta eventi in cui siano coinvolti animali è piuttosto complesso. Il Codice della Strada con l’art.189/9bis, prevede l’obbligo per l’automobilista di fermarsi, in caso di incidenti, per prestare soccorso all’animale ferito (sperando che non si sia ferito anche l’automobilista o altro passeggero). L’Ente chiamato ad intervenire è l’Arma dei Carabinieri che ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato. Se l’animale investito è un animale domestico, la responsabilità ricade sui proprietari (art.2052 c.c.) a meno che il proprietario non possa dimostrare in modo inequivocabile di aver messo in atto tutte le misure di custodia possibili e che la fuga/smarrimento sia stata determinata da un caso fortuito. Per i cani, l’obbligo di microchip consente di risalire al proprietario e se non ha il microchip la responsabilità risale al Comune, perché a tale Ente fanno capo i cani randagi.
Per gli animali selvatici le cose si complicano notevolmente. Anche se le leggi (N.968/77 e 152/92) considerano la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, è altrettanto vero che per l’art.117 della Costituzione la tutela della fauna selvatica e della caccia è di competenza delle Regioni (delegata alle Province, poi abolite). In base quindi all’art.2043 c.c. le Regioni devono adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone. La Cassazione Civile (Sez.III, n.60 dell’8.1.2010) ha stabilito, ad esempio, che “La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”.
In autostrada, la richiesta sembra essere più semplice: la carreggiata è recintata e l’automobilista paga un pedaggio per cui la società Autostrade deve garantire la massima sicurezza. Sembra difficile che avvengano casi del genere ma i fatti ci dicono il contrario. In tal caso non sarà l’automobilista a dover dimostrare la responsabilità della società Autostrade ma sarà quest’ultima a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee a sventare l’evento.
Esistono tuttavia anche casi in cui la legge ha decretato che l’ente pubblico non può assumersi la completa responsabilità di un incidente con un animale selvatico, come nel caso della sentenza 556/2021, sulla quale si è pronunciata la Corte d’Appello di Ancona esprimendosi in questi termini: “non possono essere pretese dall’ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i tratti boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, imponendosi alla Pubblica Amministrazione unicamente di adempiere ai doveri di gestione, tutela e vigilanza del territorio, non certo l’obbligo di sorvegliare o prevenire in modo generalizzato le manifestazioni di intemperanza della fauna selvatica”.
È evidente quindi che non esiste una regola assoluta e sempre valida, e che il risarcimento è soggetto alla discrezionalità dei giudici e alle normative regionali interne.
Che fare in caso di urto con animale selvatico?
In questo quadro complesso di competenze e responsabilità, resta all’automobilista la speranza di restare indenne da simili infortuni e di risolvere ogni pensiero aderendo ad un programma assicurativo che preveda la copertura in caso di Urto con Animali Selvatici. Occorre premettere che questa garanzia è a copertura dei danni al veicolo mentre, in caso di danni al conducente o ai passeggeri si dovrà verificare la presenza di altre garanzie a tutela della persona e dei danni connessi.
Tutti i programmi assicurativi proposti da Global Safe, società del Gruppo Aon, comprendono la copertura per danni al veicolo per urto con animale selvatico.
Per ogni programma assicurativo che proponiamo ai nostri clienti mediante la rete dei nostri dealer convenzionati, vogliamo dare valore alle esigenze reali degli automobilisti che ogni giorno nelle strade italiane affrontano ogni genere di problematica. Da qui la creazione di programmi assicurativi completi che garantiscano la protezione dell’auto anche in casi considerati eccezionali come quello dell’urto con animale selvatico.
Urto con animale selvatico: la copertura
La copertura “Urto con animale selvatico” prevede un rimborso per i danni provocati al veicolo in caso di impatto con animale selvatico durante la circolazione. A seconda del programma assicurativo Global Safe, società del Gruppo Aon, variano le condizioni in termini di massimali, franchigie e scoperti. Il nostro consiglio è quello di rivolgerti al tuo concessionario di fiducia o contattare il nostro Servizio Clienti al numero 800.911.825 per verificare le condizioni del programma assicurativo Global Safe che hai sottoscritto durante l’acquisto della tua auto.